Statuto
Art. 1
Denominazione e Sede
E' costituito il Movimento
Politico-Socio-Culturale denominato
"Movimento Nuovo Di Cittadinanza"
Il Movimento potrà istituire sedi locali, in ogni singolo Comune
d'Italia. Le sedi locali
sono regolate dal presente Statuto e dai Regolamenti emanati dal comitato dei
soci fondatori. I regolamenti potranno essere modificati ogni volta che il
comitato dei soci fondatori lo riterrà utile per una regolare vita associativa
Art.2 Logo
Il logo è di forma circolare al cui
interno è rappresentata la famiglia con sottofondo i colori della bandiera
italiana. Nella parte superiore è riportata la scritta Movimento Nuovo Di Cittadinanza , in quella inferiore la sigla
del Movimento: M.N.C. Entrambe le
scritte hanno come sottofondo il colore grigio.
Art. 3 Principi
Fondamentali
Il Movimento si ispira a un sistema di
valori che si rifanno al primato della persona, alla sua dignità e allo
sviluppo delle sue potenzialità, alla centralità della famiglia e alla
valorizzazione della comunità;
promuove politiche legate ad un’idea di
sicurezza raggiunta con strumenti non distruttivi e che sappia prevenire ed
agire nel tessuto sociale per la promozione della pace;
sostenere una giustizia che si avvicini sempre più al cittadino.
sostenere una giustizia che si avvicini sempre più al cittadino.
Il Movimento è fedele ai principi della
Costituzione Italiana e vede in un’Europa di tipo federale l’opportunità per
dare risposte alle grandi sfide del nostro tempo.
Gli iscritti al Movimento Nazionale Cristiano- Liberale assumono come principi fondamentali e come valori di riferimento quanto espresso nella carta valori che è
Gli iscritti al Movimento Nazionale Cristiano- Liberale assumono come principi fondamentali e come valori di riferimento quanto espresso nella carta valori che è
parte integrante del presente statuto.
Art. 4 Finalità
Il
Movimento si propone di:
- promuovere iniziative di natura
politica-socio-culturale;
- organizzare manifestazioni;
- promuovere occasioni d’incontro con altri soggetti che perseguono
analoghi obiettivi,
per approfondimenti culturali e
per azioni comuni su obiettivi condivisi;
- denunciare alla cittadinanza fatti e situazioni anomali
circostanziando con esattezza e
certezza quanto denunciato
nello spirito della cultura della legalità;
- favorire la comunicazione non formale tra amministratori e cittadini
oggi esclusi dai
momenti
decisionali;
- favorire
e promuove la costituzione di luoghi e laboratori per la partecipazione
politica dei cittadini.
- Tutelare i diritti civili e gli interessi
dei cittadini;
Art. 5 Durata
Il
Movimento ha la durata di anni 30
(trenta) prorogabile dall’Assemblea generale dei Soci.
Art. 6
Realizzazione degli scopi
Per la
realizzazione dei propri scopi, il Movimento potrà:
- promuovere la partecipazione
attiva dei propri soci e di tutti i cittadini alla vita della comunità locale;
-
partecipare con proprie liste di candidati alle elezioni amministrative,
politiche, ed europee;
- promuovere, intraprendere e
coordinare studi, iniziative ed attività volte a tutelare il cittadino, la
valorizzazione della persona e della famiglia come nucleo fondamentale della
società, il territorio, l’identità, l’ambiente e più in generale il patrimonio
storico, artistico, culturale della zona di appartenenza e della nazione tutta,
nel rispetto delle norme vigenti;
-
favorire lo scambio di idee ed informazioni tra gli aderenti ed i cittadini;
- stimolare gli enti locali e le
amministrazioni competenti ad essere più trasparenti nelle scelte effettuate e
negli obiettivi perseguiti attraverso un maggior dialogo con i singoli
cittadini e con le varie possibili forme di rappresentanza (Associazioni,
comitati, gruppi ecc.);
- promuovere la diffusione ed il
libero accesso all’informazione attraverso la rete e la libera fruizione delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, promuovere la cultura della
pace attraverso lo studio, l’informazione, l’educazione e le buone pratiche di
pace e solidarietà;
- promuovere e favorire
l’aggregazione e la socializzazione, organizzando e promuovendo attività di
confronto, studio, ricerca, formazione ed informazione;
- promuovere incontri, convegni,
seminari, spettacoli pubblici, manifestazioni culturali ed ogni altra attività avente lo scopo di
favorire la circolazione di informazioni libere ed utili ai cittadini;
- favorire tutte le forme di
democrazia diretta, ossia tutte quelle iniziative che prevedono per i cittadini
la possibilità di intervenire direttamente nelle decisioni dei rappresentanti
eletti negli organismi pubblici e nell’attività degli amministratori e dei
dipendenti impiegati nelle aziende controllate dalla pubblica amministrazione;
- gestire corsi di formazione professionale, attività
integrative e occupazionali nei confronti di
persone tra le quali, tra le altre, creazione e gestione
di Centri Assistenza Fiscale (CAF) ecc;
Il
Movimento, inoltre, potrà collaborare,
senza perdere la propria autonomia, con altre associazioni, con soggetti
privati o istituzioni, anche internazionali, che ne condividano le finalità.
Può acquistare ed alienare beni mobili ed
immobili, accettare elargizioni, nonché assumere ed organizzare ogni altra
iniziativa in linea con le proprie finalità e conforme alla normativa vigente.
Art. 7 Svolgimento delle attività
Il Movimento
nell’espletamento delle proprie attività rivestirà una struttura federalistica
Riconosce alle
strutture regionali la massima autonomia amministrativa e contabile da parte
dei
coordinamenti di ogni singola regione.
Inoltre
movimenti regionali, liste civiche, associazioni di varia ispirazione potranno
aderire al Movimento mantenendo una propria autonomia organizzativa, nel
riconoscimento e nel
rispetto dei principi ispiratori del Movimento Nazionale Cristiano-Liberale;
rispetto dei principi ispiratori del Movimento Nazionale Cristiano-Liberale;
I coordinatori
regionali procederanno alla richiesta degli adempimenti di legge per lo svolgimento
dell’attività del Movimento (richiesta codice fiscale, partita IVA ecc…)
I coordinamenti
dovranno aggiungere al nome del Movimento il nome della regione di
appartenenza.
Le regioni e
per loro i singoli coordinamenti che le
rappresentano risponderanno all’Assemblea Nazionale esclusivamente per
l’attuazione del presente Statuto e per i modi di attuazione e di scelta della
linea politica che resta di esclusiva competenza della Presidenza del Movimento
e dell’Assemblea Nazionale.
Art. 8 Soci
Possono diventare soci del movimento
persone fisiche e/o giuridiche, che ne abbiano i requisiti morali, ne condividano lo scopo e i
principi enunciati nella carta valori-documento programmatico, parte integrante
del presente Statuto, e che rientrino nei parametri del documento etico
approvato con successivo regolamento dal Comitato dei Soci Fondatori.
L'aspirante Socio
deve presentare una richiesta di ammissione e deve essere accreditato da chi è
già Socio, assumendosene la responsabilità
Si assume la qualità di socio quando la richiesta viene esaminata ed
approvata dal
Coordinamento dell’ambito territoriale locale.
II Coordinamento
dell’ambito territoriale locale può,
su richiesta di almeno tre soci, assumere delibere di esclusione dei soci già ammessi, con provvedimento
motivato. Avverso a detto provvedimento è ammesso ricorso al Collegio
dei Probiviri, con ricorso da presentarsi entro giorni sette dalla
comunicazione di esclusione. L'eventuale
provvedimento negativo potrà essere riesaminato ed annullato dalla assemblea
dei soci.
Tutti i soci, a far data dal 30° giorno dalla
ammissione, partecipano alla vita sociale ed hanno diritto di elettorato sia attivo che
passivo.
I soci cessano d'appartenere al movimento nei seguenti casi:
- dimissioni volontarie;
- mancato rinnovo della iscrizione con
il pagamento della quota annuale;
- radiazione deliberata dal
Coordinamento nazionale, pronunciata a maggioranza di 2/3 dei componenti,
contro il socio che commette azioni incompatibili con lo scopo sociale o
comunque contrarie al buon andamento del movimento. Avverso la radiazione è
ammesso ricorso alla assemblea ordinaria dei soci.
Art. 9 Gli organi
Sono organi del movimento:
a. l'Assemblea dei soci nelle sedi
periferiche, l'assemblea dei delegati nelle sedi Regionali e Nazionali;
b. il Presidente
c. il Coordinamento
Nazionale, Regionale, Provinciale e Comunale;
d. il Collegio dei Probiviri;
e. il Comitato soci fondatori.
L'assemblea.
1- L'Assemblea Nazionale
1) Verifica l’attuazione dello Statuto e
delle linee politiche e programmatiche da parte dei Coordinamenti regionali.
2) L'Assemblea Nazionale dei soci è
l'organo sovrano del Movimento. Sono ammessi in assemblea i soci ordinari in
regola con il pagamento sia della quota
associativa annuale sia delle quote di partecipazione scadute.
3) L'Assemblea dei soci può essere
ordinaria e straordinaria. La struttura piramidale del Movimento prevede i
seguenti livelli territoriali in ordine gerarchico, che una volta costituiti
sono automaticamente inseriti nella linea gerarchica: Assemblea Provinciale,
Assemblea Regionale, Assemblea Nazionale. Le Assemblee sono convocate, a
seconda dell’ambito territoriale, in prima ed in seconda convocazione, dai
Coordinatori Provinciale, Regionali e Nazionale del Movimento con avviso
inviato, per posta o per fax o per e-mail, ad ogni socio avente diritto di
parteciparvi almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione.
L'avviso di convocazione deve contenere la data della convocazione, l'ora ed il
luogo delle riunioni, nonché l'elenco degli argomenti da trattare. La seconda
convocazione può essere indetta un'ora dopo la prima.
4)
L'Assemblea
si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato
nell'avviso di convocazione.
5)
L'Assemblea
ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno. L'Assemblea straordinaria è
convocata tutte le volte che il Coordinamento Nazionale lo reputi necessario,
ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno tre quinti degli aventi
diritto alla partecipazione. In quest'ultimo caso l'Assemblea deve aver luogo
entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.
2 - L'Assemblea
regionale in sede ordinaria:
a)
approva
le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
b) approva il bilancio consuntivo e
quello preventivo, come predisposti dal relativo Coordinamento;
e) approva i regolamenti predisposti
dal relativo Coordinamento;
d) provvede alla elezione dei Delegati
per l'Assemblea di livello territoriale superiore; I Delegati Regionali
eleggono il Coordinamento Nazionale;
e)
delibera
su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il relativo
Coordinamento riterrà di sottoporle;
f)
delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o
dallo statuto.
In prima
convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la metà più
uno dei soci ordinari aventi diritto di parteciparvi e delibera validamente a
maggioranza semplice dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea
ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e
delibera validamente a maggioranza semplice dei presenti. In caso di
deliberazione avente ad oggetto l'approvazione del bilancio consuntivo non è
ammessa la delega a favore dei consiglieri.
3 - L'Assemblea Nazionale in sede straordinaria:
a)
delibera
lo spostamento della sede in una città diversa;
b) delibera le modificazioni del
presente statuto;
c)
delibera lo scioglimento del Movimento in conformità a quanto previsto dal presente statuto;
d) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in
base alla legge o allo
statuto;
e) delibera
sulle linee programmatiche del Movimento.
Per le
delibere di cui ai punti a) e d), l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita:
- in prima convocazione, con la metà
più uno dei Delegati aventi diritto di parteciparvi e delibera validamente a
maggioranza semplice dei presenti;
- in seconda convocazione, con almeno
un quinto dei Delegati aventi diritto di parteciparvi e delibera validamente a
maggioranza semplice dei presenti.
Qualora per
due convocazioni non
si sia raggiunto
il quorum costitutivo,
l'Assemblea potrà essere nuovamente convocata in sede straordinaria il giorno
successivo all' ultima
convocazione e sarà regolarmente costituita qualunque
sia il numero degli
intervenuti, deliberando
validamente a maggioranza semplice
dei presenti.
Per deliberare sulle modifiche da apportare al presente statuto è
indispensabile la presenza di almeno 2/3 dei soci aventi diritto di
parteciparvi ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per
deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione del Movimento è
indispensabile il voto favorevole di almeno 85% dei soci aventi diritto di
partecipazione.
Il
Presidente
Il Presidente viene eletto dall’Assemblea dei Soci fondatori. Ove
dovessero venir meno i Soci Fondatori, da una delegazione dell’Assemblea
Nazionale in numero pari a quello dei Soci fondatori. Dura in carica per
anni 3(tre) ad eccezione di quello
nominato per la prima volta dai Soci fondatori che dura per anni 10 (dieci).
Il Presidente è il rappresentante legale del Movimento, nonché
presidente dell'Assemblea Nazionale dei Delegati e del Coordinamento Nazionale. Il Presidente
ha la firma sociale sugli atti che impegnano il Movimento sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il Presidente è responsabile, in solido
con gli altri consiglieri, del buon andamento degli affari sociali e cura gli
interessi del Movimento, facendosi
portavoce delle aspettative, delle idee e delle opinioni degli iscritti. Il Presidente esercita i seguenti poteri:
a)
cura
l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Coordinamento nazionale;
b) assume diritti ed obblighi per conto
del Movimento, essendone stato preventivamente
autorizzato dal Coordinamento nazionale e/o dall'Assemblea dei soci, per
quanto di loro competenza;
c) Nomina i Commissari
ad acta nell’ipotesi in cui la struttura piramidale a qualsiasi livello dovesse
presentare problemi che non consentano l’ordinario svolgimento delle attività
sociali.
Il Coordinamento.
Il Coordinamento è l'organo di direzione e di amministrazione del Movimento nei vari livelli
territoriali ed è dotato dei poteri
di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e
dallo statuto.
Il coordinamento si divide in:
Coordinamento Macro Aree;
Coordinamento Nazionale;
Coordinamento Regionale;
Coordinamento Provinciale.
Il Coordinamento delle Macro Aree:
a)
E’
formato da tre Coordinatori. I Coordinatori delle Macro Aree sono nominati dal
Presidente del Movimento a seguito di scelta operata dal Comitato dei Soci
Fondatori.. Ogni singolo coordinatore rappresenterà l’area geografica per cui
gli è conferita la nomina. Le aree di rappresentanza dei coordinatori nazionali
sono: Italia del nord, Italia Centrale, Italia del Sud.
b)
Possono
essere membri del Coordinamento solo persone fisiche.
c)
Il
Coordinamento delle Macro Aree verifica l’attuazione dello Statuto e delle
linee politiche e programmatiche da parte dei Coordinamenti regionali e ne
riferisce direttamente al Presidente del Movimento ed all’Assemblea Nazionale.
Il
Coordinamento Nazionale:
1)
Esprime
pareri e linee programmatiche da sottoporre al Presidente del Movimento ed
all’Assemblea Nazionale e verifica l’andamento del Movimento stesso, proponendo
eventuali variazioni e/o modifiche ritenute utili allo sviluppo del Movimento;
2)
Fanno
parte di diritto del Coordinamento Nazionale le seguenti figure:
- i soci fondatori;
- i parlamentari in carica e gli ex
parlamentari che condividano i principi del Movimento;
- i Coordinatori Regionali;
3)
Il
coordinamento nazionale, su decisione degli aventi diritto alla partecipazione,
può aumentare il proprio numero dando mandato all’Assemblea nazionale di
eleggere i rappresentanti necessari al raggiungimento del numero stabilito
dallo stesso coordinamento nazionale.
Il
Coordinamento Regionale:
a) Redige il bilancio consuntivo e quello
preventivo del Movimento relativamente alla propria regione;
b) Attua le linee programmatiche del
Movimento;
c) Fanno parte di diritto del
Coordinamento Regionale le seguenti figure:
- Coordinatore/i Regionale;
-
Coordinatore/i
Provinciale;
-
Coordinatori
comunali dei comuni regionali con un minimo di 50.000 abitanti
Il
coordinamento regionale, su decisione degli aventi diritto alla partecipazione,
può aumentare il proprio numero dando mandato all’Assemblea regionale di
eleggere i rappresentanti necessari al raggiungimento del numero stabilito
dallo stesso coordinamento regionale.
d) Rappresenta la regione di
appartenenza e dirige i vari livelli regionali per un continuo sviluppo del
Movimento
e) Il coordinatore regionale può nella
propria regione di competenza effettuare nomine, anche tramite deleghe e può
creare organismi ritenuti utili allo sviluppo del Movimento. Il coordinatore
regionale, sempre nell’ambito della propria regione, può stabilire la zona
territoriale e la durata delle eventuali nomine conferite.
Il
Coordinamento Provinciale:
1) Collabora con il Coordinamento
regionale e rappresenta il Movimento nel proprio ambito provinciale;
2) Fanno parte di diritto del
Coordinamento Provinciale le seguenti figure:
- Coordinatore/i Regionale;
-
Coordinatore/i
Provinciale;
-
Coordinatori
comunali dei comuni della provincia con un minimo di 25.000 abitanti.
Il
coordinamento provinciale, su decisione degli aventi diritto alla
partecipazione, può aumentare il proprio numero dando mandato all’Assemblea
territoriale di eleggere i rappresentanti necessari al raggiungimento del
numero stabilito dallo stesso coordinamento provinciale.
Al momento
dell'atto di costituzione del Movimento, il
Presidente nominato nomina i Coordinatori delle Macro Aree ed i
coordinatori regionali che potranno restare in carica per la durata di tre
anni.
I
coordinatori regionali nominati dovranno provvedere alla nomina dei
coordinatori provinciali e comunali della propria regione.
Il
coordinamento nazionale elegge a maggioranza assoluta il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Tutti i membri eletti del Coordinamento nazionale
durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Fermo restando quanto rimesso
alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Coordinamento ai
vari livelli territoriali ha il compito di:
a) dare l'indirizzo culturale e politico
delle attività del Movimento;
b) disporre l'esecuzione delle decisioni
adottate dall'Assemblea dei soci in conformità
al presente statuto;
c) predisporre gli eventuali regolamenti
che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare
dall'Assemblea dei Soci o dei Delegati;
d) deliberare in
merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall'Assemblea dei soci e curare
l'organizzazione di tutte le attività del Movimento;
e) pianificare l'eventuale assunzione di
personale dipendente e/o stringere rapporti
di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento
dell'attività sociale;
f)
decidere
in merito all'apertura di c/c bancari e postali ed alla stipula di qualsivoglia
contratto che si riveli necessario per l'amministrazione del Movimento, nei
limiti degli scopi di questa;
g) deliberare l'istituzione di Comitati
Tecnici;
h) assumere i provvedimenti
disciplinari;
i)
deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o di
sedi secondarie, anche in luoghi diversi dalla sede sociale.
j)
curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e
degli eventuali regolamenti;
Altri
organi sociali a livello nazionale:
Consiglio nazionale:
l'assemblea
nazionale dei delegati può eleggere un Consiglio Nazionale composto da un
numero di componenti variabile da 10 a 30 elementi. Sono componenti di diritto,
compresi nel numero totale, i responsabili regionali del Movimento e i soci
fondatori.
Il
Consiglio Nazionale ha funzioni consultive per il Coordinamento Nazionale
nonché funzioni propositive sulle eventuali modifiche statutarie e/o sulle
linee politiche seguite o da seguire.
Collegio dei Probiviri nelle singole regioni
-
Il
Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti di cui due eletti dal
Coordinamento Nazionale ed uno per nomina diretta dal Presidente.
- Il Collegio esamina tutte le
controversie che possono sorgere tra i soci e su richiesta di almeno due soci,
esprime le proprie valutazioni sulla correttezza dei comportamenti dei vari
associati. Se ritiene può chiedere al Coordinamento, la radiazione dei soci che
abbiano tenuto un comportamento in violazione dello Statuto, o che abbiano
commesso azioni riprovevoli e comunque contrarie all'immagine di moralità
sociale e politica propria dei soci.
Comitato dei soci fondatori
Il Comitato dei soci fondatori è l'assemblea dei
soci fondatori che delibera a maggioranza semplice.
Il
comitato dei soci fondatori esprime parere vincolante sugli indirizzi
politico-culturali del Movimento e sulle attività dello stesso.
Il
comitato dei soci fondatori sceglie a maggioranza semplice i coordinatori delle
macro aree ed i coordinatori regionali.
Art. 10 Candidature
Nell’ipotesi che il Movimento ritenga necessario un coinvolgimento
diretto nello svolgimento della vita politica, finalizzato all’attuazione degli
scopi sociali, il Presidente visto il parere vincolante del comitato dei soci
fondatori, può autorizzare la partecipazione diretta, ai vari livelli
elettorali, di iscritti al Movimento con l’utilizzo del simbolo stesso del
Movimento.
Gli eventuali candidati dovranno ispirare la loro azione politica ai
principi cristiani, etici e morali che sono i valori fondamentali del Movimento
stesso. A tal uopo essi dovranno ispirare il proprio comportamento politico e
sociale agli esempi storici di persone dedicate alla politica per un vero
servizio sociale ed ispirate alle linee comportamentali e morali di Giorgio La
Pira che motivava il Suo impegno politico con la seguente frase: «Non si dica quella solita
frase poco seria: la politica è una cosa 'brutta'! No: l'impegno politico -cioè
l'impegno diretto alla costruzione cristianamente ispirata della società in
tutti i suoi ordinamenti a cominciare dall'economico- è un impegno di umanità e
di santità: è un impegno che deve potere convogliare verso di sé gli sforzi di
una vita tutta tessuta di preghiera, di meditazione, di prudenza, di fortezza,
di giustizia e di carità.»
Le
eventuali candidature verranno regolate nel seguente modo:
Elezioni nazionali ed
europee
Le candidature alle elezioni nazionali ed europee sono
stabilite dal Presidente nazionale d’intesa con il Comitato dei soci fondatori,
e formalizzate dai Coordinatori.
Elezioni regionali
La candidatura a Presidente di
Regione è stabilita dal Presidente nazionale, sentito il Coordinatore regionale
e preso atto del parere vincolante dei soci fondatori. Allo stesso modo si
procede per le candidature nelle liste per la quota maggioritaria. Le
candidature nelle liste per la quota proporzionale sono di competenza del
Coordinatore regionale sentiti i Coordinatori provinciali e sono approvate dal
Coordinamento regionale a maggioranza semplice. In caso di mancata intesa o di
mancata approvazione, la decisione spetta al coordinamento regionale.
Elezioni
provinciali
La candidatura a Presidente di
Provincia è indicata dal coordinamento regionale, sentiti il Coordinatore
regionale e provinciale. Le candidature nelle liste e collegi provinciali
vengono stabilite dal Coordinatore regionale, su proposta del Coordinatore provinciale
ratificata a maggioranza semplice dal Coordinamento provinciale. In caso di
mancato accordo tra i Coordinatori a livello provinciale e regionale, decide il
Coordinamento regionale a maggioranza semplice.
Elezioni dei
Comuni capoluogo
La candidatura a Sindaco di Comune
capoluogo è stabilita dal coordinamento provinciale, a seguito di parere
vincolante del Coordinatore regionale e provinciale. Le candidature nelle
relative liste comunali sono stabilite congiuntamente dal Coordinatore
regionale, su proposta congiunta del Coordinatore provinciale ratificata a
maggioranza semplice dal Coordinamento provinciale. In caso di mancato accordo
tra i Coordinatori a livello provinciale e regionale, decide il Coordinamento
regionale a maggioranza semplice.
Elezioni dei
Comuni non capoluogo
La candidatura a Sindaco di Comune
dove vige il sistema elettorale maggioritario è stabilita dal Coordinatore
provinciale sentito il Coordinamento provinciale a maggioranza qualificata dei
due terzi.
La candidatura a Sindaco di Comune
dove vige il sistema elettorale proporzionale è stabilita dal Coordinatore
provinciale. La proposta di candidatura è ratificata dal Coordinatore
regionale. In caso di mancata intesa, in entrambi i livelli, decide il
Coordinamento regionale a maggioranza semplice. Allo stesso modo si procede per
le relative liste comunali.
Elezioni
circoscrizionali
La candidatura a Presidente di
Circoscrizione è stabilita dal Coordinatore Provinciale sentiti gli eventuali
responsabili comunali e circoscrizionali. In caso di mancata intesa, decide il
Coordinamento provinciale a maggioranza semplice. Allo stesso modo si procede
per le relative liste.
In ogni caso, il Presidente del
Movimento può designare fino a un massimo del 5% dei posti nelle varie liste
regionali, provinciali e dei Comuni capoluogo.
Nel caso di coalizione con altre
forze politiche per esprimere candidature a Sindaco od a Presidente di
Provincia, è obbligatorio che l’intesa raggiunta a livello territoriale sia
ratificata dal Coordinatore regionale.
Art. 11 Durata
esercizio
L'esercizio
sociale inizia il 1° di gennaio e termina il 31 dicembre.
Entro 60 giorni il Coordinamento
dovrà convocare la assemblea per l'approvazione del bilancio.
Art. 12 Patrimonio sociale
dei coordinamenti
I mezzi finanziari sono costituiti:
- dalle quote associative;
- dai contributi di Enti ed
Associazioni, aventi scopi analoghi o affini ovvero da persone fisiche (a
livello semplificativo, donazioni del 5 per mille);
- da lasciti o donazioni;
- da proventi di attività organizzate
dal Movimento.
-
Art.
13 Patrimonio sociale del Movimento
I mezzi finanziari sono costituiti:
- dai contributi di Enti ed
Associazioni, aventi scopi analoghi o affini ovvero da persone fisiche (a
livello semplificativo, donazioni del 5 per mille);
- da lasciti o donazioni;
- da proventi di attività organizzate
dal Movimento.
-
Art.
14 Scioglimento
Lo
scioglimento è deliberato dalla assemblea dei soci, convocata in seduta
straordinaria, con l'approvazione di tanti soci che rappresentino almeno l'80%
dei presenti aventi diritto di voto.
L'assemblea deliberando lo
scioglimento, delibererà altresì in ordine alla destinazione dell'eventuale
residuo attivo del patrimonio sociale.
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