Statuto Movimento



     
Statuto

 










Art. 1 Denominazione e Sede

E' costituito il Movimento Politico-Socio-Culturale  denominato "Movimento Nuovo Di Cittadinanza"
Il Movimento potrà istituire sedi locali, in ogni singolo Comune d'Italia. Le sedi locali sono regolate dal presente Statuto e dai Regolamenti emanati dal comitato dei soci fondatori. I regolamenti potranno essere modificati ogni volta che il comitato dei soci fondatori lo riterrà utile per una regolare vita associativa


Art.2  Logo

Il logo è di forma circolare al cui interno è rappresentata la famiglia con sottofondo i colori della bandiera italiana. Nella parte superiore è riportata  la scritta Movimento Nuovo Di Cittadinanza , in quella inferiore la sigla del Movimento: M.N.C.  Entrambe le scritte hanno come sottofondo il colore grigio.


Art. 3 Principi Fondamentali

Il Movimento si ispira a un sistema di valori che si rifanno al primato della persona, alla sua dignità e allo sviluppo delle sue potenzialità, alla centralità della famiglia e alla valorizzazione della comunità;
promuove politiche legate ad un’idea di sicurezza raggiunta con strumenti non distruttivi e che sappia prevenire ed agire nel tessuto sociale per la promozione della pace;
sostenere una giustizia che si avvicini sempre più al cittadino.
Il Movimento è fedele ai principi della Costituzione Italiana e vede in un’Europa di tipo federale l’opportunità per dare risposte alle grandi sfide del nostro tempo.
Gli iscritti al Movimento Nazionale Cristiano- Liberale   assumono come principi fondamentali e come valori di riferimento quanto espresso nella carta valori  che è
parte integrante del presente statuto.


Art. 4 Finalità

Il Movimento si propone di:

- promuovere iniziative di natura politica-socio-culturale;

- organizzare manifestazioni;
- promuovere occasioni d’incontro con altri soggetti che perseguono analoghi obiettivi,
  per approfondimenti culturali e per azioni comuni su obiettivi condivisi;
- denunciare alla cittadinanza fatti e situazioni anomali circostanziando con esattezza e
   certezza quanto denunciato nello spirito della cultura della legalità;
- favorire la comunicazione non formale tra amministratori e cittadini oggi esclusi dai
  momenti decisionali;
- favorire e promuove la costituzione di luoghi e laboratori per la partecipazione politica dei       cittadini.
 - Tutelare i diritti civili e gli interessi dei cittadini;

Art. 5 Durata

Il Movimento ha la durata  di anni 30 (trenta) prorogabile dall’Assemblea generale dei Soci.



Art. 6 Realizzazione degli scopi

Per la realizzazione dei propri scopi, il Movimento potrà:

- promuovere la partecipazione attiva dei propri soci e di tutti i cittadini alla vita della comunità locale;
- partecipare con proprie liste di candidati alle elezioni amministrative, politiche,  ed europee;
- promuovere, intraprendere e coordinare studi, iniziative ed attività volte a tutelare il cittadino, la valorizzazione della persona e della famiglia come nucleo fondamentale della società, il territorio, l’identità, l’ambiente e più in generale il patrimonio storico, artistico, culturale della zona di appartenenza e della nazione tutta, nel rispetto delle norme vigenti;
- favorire lo scambio di idee ed informazioni tra gli aderenti ed i cittadini;
- stimolare gli enti locali e le amministrazioni competenti ad essere più trasparenti nelle scelte effettuate e negli obiettivi perseguiti attraverso un maggior dialogo con i singoli cittadini e con le varie possibili forme di rappresentanza (Associazioni, comitati, gruppi ecc.);
- promuovere la diffusione ed il libero accesso all’informazione attraverso la rete e la libera fruizione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, promuovere la cultura della pace attraverso lo studio, l’informazione, l’educazione e le buone pratiche di pace e solidarietà;
- promuovere e favorire l’aggregazione e la socializzazione, organizzando e promuovendo attività di confronto, studio, ricerca, formazione ed informazione;
- promuovere incontri, convegni, seminari, spettacoli pubblici, manifestazioni culturali ed    ogni altra attività avente lo scopo di favorire la circolazione di informazioni libere ed utili ai cittadini;
- favorire tutte le forme di democrazia diretta, ossia tutte quelle iniziative che prevedono per i cittadini la possibilità di intervenire direttamente nelle decisioni dei rappresentanti eletti negli organismi pubblici e nell’attività degli amministratori e dei dipendenti impiegati nelle aziende controllate dalla pubblica amministrazione;
- gestire corsi di formazione professionale, attività integrative e occupazionali nei confronti di

persone tra le quali, tra le altre, creazione e gestione di Centri Assistenza Fiscale (CAF) ecc;

Il Movimento, inoltre,  potrà collaborare, senza perdere la propria autonomia, con altre associazioni, con soggetti privati o istituzioni, anche internazionali, che ne condividano le finalità.
Può  acquistare ed alienare beni mobili ed immobili, accettare elargizioni, nonché assumere ed organizzare ogni altra iniziativa in linea con le proprie finalità e conforme alla normativa vigente.


Art. 7  Svolgimento delle attività

Il Movimento nell’espletamento delle proprie attività rivestirà una struttura federalistica
Riconosce alle strutture regionali la massima autonomia amministrativa e contabile da parte
dei coordinamenti di ogni singola regione.
Inoltre movimenti regionali, liste civiche, associazioni di varia ispirazione potranno aderire al Movimento mantenendo una propria autonomia organizzativa, nel riconoscimento e nel
rispetto dei principi ispiratori del Movimento Nazionale Cristiano-Liberale;
I coordinatori regionali procederanno alla richiesta degli adempimenti di legge per lo svolgimento dell’attività del Movimento (richiesta codice fiscale, partita IVA ecc…)
I coordinamenti dovranno aggiungere al nome del Movimento il nome della regione di appartenenza.
Le regioni e per  loro i singoli coordinamenti che le rappresentano risponderanno all’Assemblea Nazionale esclusivamente per l’attuazione del presente Statuto e per i modi di attuazione e di scelta della linea politica che resta di esclusiva competenza della Presidenza del Movimento e dell’Assemblea Nazionale.



Art. 8  Soci

Possono diventare soci del movimento persone fisiche e/o giuridiche, che ne abbiano i requisiti morali, ne condividano lo scopo e i principi enunciati nella carta valori-documento programmatico, parte integrante del presente Statuto, e che rientrino nei parametri del documento etico approvato con successivo regolamento dal Comitato dei Soci Fondatori.
L'aspirante Socio deve presentare una richiesta di ammissione e deve essere accreditato da chi è già Socio, assumendosene la responsabilità
Si assume la qualità di socio quando la richiesta viene esaminata ed approvata dal Coordinamento dell’ambito territoriale locale.
II  Coordinamento dell’ambito territoriale locale può, su richiesta di almeno tre soci, assumere delibere di esclusione dei soci già ammessi, con provvedimento motivato. Avverso a detto provvedimento è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, con ricorso da presentarsi entro giorni sette dalla comunicazione di esclusione. L'eventuale provvedimento negativo potrà essere riesaminato ed annullato dalla assemblea dei soci.
Tutti i soci, a far data dal 30° giorno dalla ammissione, partecipano alla vita sociale ed hanno diritto di elettorato sia attivo che passivo.
I soci cessano d'appartenere al movimento nei seguenti casi:
-  dimissioni volontarie;
-  mancato rinnovo della iscrizione con il pagamento della quota annuale;
-  radiazione deliberata dal Coordinamento nazionale, pronunciata a maggioranza di 2/3 dei componenti, contro il socio che commette azioni incompatibili con lo scopo sociale o comunque contrarie al buon andamento del movimento. Avverso la radiazione è ammesso ricorso alla assemblea ordinaria dei soci.



Art. 9 Gli organi

Sono organi del movimento:
a.   l'Assemblea dei soci nelle sedi periferiche, l'assemblea dei delegati nelle sedi Regionali e Nazionali;
b.   il Presidente
c.   il Coordinamento Nazionale, Regionale, Provinciale e Comunale;
d.   il Collegio dei Probiviri;
e.   il Comitato soci fondatori.
L'assemblea.
1-     L'Assemblea Nazionale
1)      Verifica l’attuazione dello Statuto e delle linee politiche e programmatiche da parte dei Coordinamenti regionali.
2)      L'Assemblea Nazionale dei soci è l'organo sovrano del Movimento. Sono ammessi in assemblea i soci ordinari in regola con il pagamento sia della quota associativa annuale sia delle quote di partecipazione scadute.
3)      L'Assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria. La struttura piramidale del Movimento prevede i seguenti livelli territoriali in ordine gerarchico, che una volta costituiti sono automaticamente inseriti nella linea gerarchica: Assemblea Provinciale, Assemblea Regionale, Assemblea Nazionale. Le Assemblee sono convocate, a seconda dell’ambito territoriale, in prima ed in seconda convocazione, dai Coordinatori Provinciale, Regionali e Nazionale del Movimento con avviso inviato, per posta o per fax o per e-mail, ad ogni socio avente diritto di parteciparvi almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere la data della convocazione, l'ora ed il luogo delle riunioni, nonché l'elenco degli argomenti da trattare. La seconda convocazione può essere indetta un'ora dopo la prima.
4)      L'Assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.
5)      L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno. L'Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Coordinamento Nazionale lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno tre quinti degli aventi diritto alla partecipazione. In quest'ultimo caso l'Assemblea deve aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.
2 - L'Assemblea regionale in sede ordinaria:
a)   approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
b)  approva il bilancio consuntivo e quello preventivo, come predisposti dal relativo Coordinamento;
e) approva i regolamenti predisposti dal relativo Coordinamento;
d)  provvede alla elezione dei Delegati per l'Assemblea di livello territoriale superiore; I Delegati Regionali eleggono il Coordinamento Nazionale;
e)   delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il relativo Coordinamento riterrà di sottoporle;
f) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.
In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la metà più uno dei soci ordinari aventi diritto di parteciparvi e delibera validamente a maggioranza semplice dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera validamente a maggioranza semplice dei presenti. In caso di deliberazione avente ad oggetto l'approvazione del bilancio consuntivo non è ammessa la delega a favore dei consiglieri.
3 - L'Assemblea Nazionale in sede straordinaria:
a)       delibera lo spostamento della sede in una città diversa;
b)  delibera le modificazioni del presente statuto;
c) delibera lo scioglimento del Movimento in conformità a quanto previsto dal presente statuto;
d) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto;
e) delibera sulle linee programmatiche del Movimento.
Per le delibere di cui ai punti a) e d), l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita:
-   in prima convocazione, con la metà più uno dei Delegati aventi diritto di parteciparvi e delibera validamente a maggioranza semplice dei presenti;
-   in seconda convocazione, con almeno un quinto dei Delegati aventi diritto di parteciparvi e delibera validamente a maggioranza semplice dei presenti.
Qualora  per  due  convocazioni  non   si   sia  raggiunto   il   quorum costitutivo, l'Assemblea potrà essere nuovamente convocata in sede straordinaria  il giorno  successivo  all' ultima convocazione  e   sarà regolarmente costituita  qualunque   sia il  numero  degli  intervenuti, deliberando    validamente    a maggioranza semplice dei presenti.
 Per deliberare sulle  modifiche da apportare al presente statuto è indispensabile la presenza di almeno 2/3 dei soci aventi diritto di parteciparvi ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione del Movimento è indispensabile il voto favorevole di almeno 85% dei soci aventi diritto di partecipazione.




Il Presidente

Il Presidente viene eletto dall’Assemblea dei Soci fondatori. Ove dovessero venir meno i Soci Fondatori, da una delegazione dell’Assemblea Nazionale in numero pari a quello dei Soci fondatori. Dura in carica per anni  3(tre) ad eccezione di quello nominato per la prima volta dai Soci fondatori che dura per anni 10 (dieci).
Il Presidente è il rappresentante legale del Movimento, nonché presidente dell'Assemblea Nazionale dei Delegati e del Coordinamento Nazionale. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano il Movimento sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il Presidente è responsabile, in solido con gli altri consiglieri, del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi del Movimento, facendosi portavoce delle aspettative, delle idee e delle opinioni degli iscritti. Il Presidente esercita i seguenti poteri:
a)      cura l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Coordinamento nazionale;
b)   assume diritti ed obblighi per conto del Movimento, essendone stato preventivamente autorizzato dal Coordinamento nazionale e/o dall'Assemblea dei soci, per quanto di loro competenza;
c)   Nomina i Commissari ad acta nell’ipotesi in cui la struttura piramidale a qualsiasi livello dovesse presentare problemi che non consentano l’ordinario svolgimento delle attività sociali.
Il Coordinamento.
Il Coordinamento è l'organo di direzione e di amministrazione del Movimento nei vari livelli territoriali ed è dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.
Il coordinamento si divide in:
Coordinamento Macro Aree;
Coordinamento Nazionale;
Coordinamento Regionale;
Coordinamento Provinciale.
Il Coordinamento delle Macro Aree:
a)     E’ formato da tre Coordinatori. I Coordinatori delle Macro Aree sono nominati dal Presidente del Movimento a seguito di scelta operata dal Comitato dei Soci Fondatori.. Ogni singolo coordinatore rappresenterà l’area geografica per cui gli è conferita la nomina. Le aree di rappresentanza dei coordinatori nazionali sono: Italia del nord, Italia Centrale, Italia del Sud.
b)     Possono essere membri del Coordinamento solo persone fisiche.
c)     Il Coordinamento delle Macro Aree verifica l’attuazione dello Statuto e delle linee politiche e programmatiche da parte dei Coordinamenti regionali e ne riferisce direttamente al Presidente del Movimento ed all’Assemblea Nazionale.
Il Coordinamento Nazionale:
1)     Esprime pareri e linee programmatiche da sottoporre al Presidente del Movimento ed all’Assemblea Nazionale e verifica l’andamento del Movimento stesso, proponendo eventuali variazioni e/o modifiche ritenute utili allo sviluppo del Movimento;
2)     Fanno parte di diritto del Coordinamento Nazionale le seguenti figure:
-   i soci fondatori;
-   i parlamentari in carica e gli ex parlamentari che condividano i principi del Movimento;
-   i Coordinatori Regionali;
3)     Il coordinamento nazionale, su decisione degli aventi diritto alla partecipazione, può aumentare il proprio numero dando mandato all’Assemblea nazionale di eleggere i rappresentanti necessari al raggiungimento del numero stabilito dallo stesso coordinamento nazionale.
Il Coordinamento Regionale:
a)     Redige il bilancio consuntivo e quello preventivo del Movimento relativamente alla propria regione;
b)     Attua le linee programmatiche del Movimento;
c)     Fanno parte di diritto del Coordinamento Regionale le seguenti figure:
-   Coordinatore/i Regionale;
-   Coordinatore/i Provinciale;
-   Coordinatori comunali dei comuni regionali con un minimo di 50.000 abitanti
Il coordinamento regionale, su decisione degli aventi diritto alla partecipazione, può aumentare il proprio numero dando mandato all’Assemblea regionale di eleggere i rappresentanti necessari al raggiungimento del numero stabilito dallo stesso coordinamento regionale.
d)     Rappresenta la regione di appartenenza e dirige i vari livelli regionali per un continuo sviluppo del Movimento
e)     Il coordinatore regionale può nella propria regione di competenza effettuare nomine, anche tramite deleghe e può creare organismi ritenuti utili allo sviluppo del Movimento. Il coordinatore regionale, sempre nell’ambito della propria regione, può stabilire la zona territoriale e la durata delle eventuali nomine conferite.
Il Coordinamento Provinciale:
1)     Collabora con il Coordinamento regionale e rappresenta il Movimento nel proprio ambito provinciale;
2)     Fanno parte di diritto del Coordinamento Provinciale le seguenti figure:
-   Coordinatore/i Regionale;
-   Coordinatore/i Provinciale;
-   Coordinatori comunali dei comuni della provincia con un minimo di 25.000 abitanti.
Il coordinamento provinciale, su decisione degli aventi diritto alla partecipazione, può aumentare il proprio numero dando mandato all’Assemblea territoriale di eleggere i rappresentanti necessari al raggiungimento del numero stabilito dallo stesso coordinamento provinciale.
Al momento dell'atto di costituzione del Movimento, il Presidente nominato nomina i Coordinatori delle Macro Aree ed i coordinatori regionali che potranno restare in carica per la durata di tre anni.
I coordinatori regionali nominati dovranno provvedere alla nomina dei coordinatori provinciali e comunali della propria regione.
Il coordinamento nazionale elegge a maggioranza assoluta il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Tutti i membri eletti del Coordinamento nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Coordinamento ai vari livelli territoriali ha il compito di:
a)  dare l'indirizzo culturale e politico delle attività del Movimento;
b)  disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'Assemblea dei soci in conformità al presente statuto;
c)  predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei Soci o dei Delegati;
d)  deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall'Assemblea dei soci e curare l'organizzazione di tutte le attività del Movimento;
e)  pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;
f)   decidere in merito all'apertura di c/c bancari e postali ed alla stipula di qualsivoglia contratto che si riveli necessario per l'amministrazione del Movimento, nei limiti degli scopi di questa;
g)  deliberare l'istituzione di Comitati Tecnici;
h)  assumere i provvedimenti disciplinari;
i)    deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o di sedi secondarie, anche in luoghi diversi dalla sede sociale.
j)    curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
Altri organi sociali a livello nazionale:
Consiglio nazionale:
l'assemblea nazionale dei delegati può eleggere un Consiglio Nazionale composto da un numero di componenti variabile da 10 a 30 elementi. Sono componenti di diritto, compresi nel numero totale, i responsabili regionali del Movimento e i soci fondatori.
Il Consiglio Nazionale ha funzioni consultive per il Coordinamento Nazionale nonché funzioni propositive sulle eventuali modifiche statutarie e/o sulle linee politiche seguite o da seguire.
Collegio dei Probiviri nelle singole regioni
-       Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti di cui due eletti dal Coordinamento Nazionale ed uno per nomina diretta dal Presidente.
-       Il Collegio esamina tutte le controversie che possono sorgere tra i soci e su richiesta di almeno due soci, esprime le proprie valutazioni sulla correttezza dei comportamenti dei vari associati. Se ritiene può chiedere al Coordinamento, la radiazione dei soci che abbiano tenuto un comportamento in violazione dello Statuto, o che abbiano commesso azioni riprovevoli e comunque contrarie all'immagine di moralità sociale e politica propria dei soci.
Comitato dei soci fondatori
Il Comitato dei soci fondatori è l'assemblea dei soci fondatori che delibera a maggioranza semplice.
Il comitato dei soci fondatori esprime parere vincolante sugli indirizzi politico-culturali del Movimento e sulle attività dello stesso.
Il comitato dei soci fondatori sceglie a maggioranza semplice i coordinatori delle macro aree ed i coordinatori regionali.


Art. 10 Candidature

Nell’ipotesi che il Movimento ritenga necessario un coinvolgimento diretto nello svolgimento della vita politica, finalizzato all’attuazione degli scopi sociali, il Presidente visto il parere vincolante del comitato dei soci fondatori, può autorizzare la partecipazione diretta, ai vari livelli elettorali, di iscritti al Movimento con l’utilizzo del simbolo stesso del Movimento.
Gli eventuali candidati dovranno ispirare la loro azione politica ai principi cristiani, etici e morali che sono i valori fondamentali del Movimento stesso. A tal uopo essi dovranno ispirare il proprio comportamento politico e sociale agli esempi storici di persone dedicate alla politica per un vero servizio sociale ed ispirate alle linee comportamentali e morali di Giorgio La Pira che motivava il Suo impegno politico con la seguente frase: «Non si dica quella solita frase poco seria: la politica è una cosa 'brutta'! No: l'impegno politico -cioè l'impegno diretto alla costruzione cristianamente ispirata della società in tutti i suoi ordinamenti a cominciare dall'economico- è un impegno di umanità e di santità: è un impegno che deve potere convogliare verso di sé gli sforzi di una vita tutta tessuta di preghiera, di meditazione, di prudenza, di fortezza, di giustizia e di carità.»
Le eventuali candidature verranno regolate nel seguente modo:

Elezioni nazionali ed europee
Le candidature alle elezioni nazionali ed europee sono stabilite dal Presidente nazionale d’intesa con il Comitato dei soci fondatori, e formalizzate dai Coordinatori.

Elezioni regionali
La candidatura a Presidente di Regione è stabilita dal Presidente nazionale, sentito il Coordinatore regionale e preso atto del parere vincolante dei soci fondatori. Allo stesso modo si procede per le candidature nelle liste per la quota maggioritaria. Le candidature nelle liste per la quota proporzionale sono di competenza del Coordinatore regionale sentiti i Coordinatori provinciali e sono approvate dal Coordinamento regionale a maggioranza semplice. In caso di mancata intesa o di mancata approvazione, la decisione spetta al coordinamento regionale.

Elezioni provinciali
La candidatura a Presidente di Provincia è indicata dal coordinamento regionale, sentiti il Coordinatore regionale e provinciale. Le candidature nelle liste e collegi provinciali vengono stabilite dal Coordinatore regionale, su proposta del Coordinatore provinciale ratificata a maggioranza semplice dal Coordinamento provinciale. In caso di mancato accordo tra i Coordinatori a livello provinciale e regionale, decide il Coordinamento regionale a maggioranza semplice.

Elezioni dei Comuni capoluogo
La candidatura a Sindaco di Comune capoluogo è stabilita dal coordinamento provinciale, a seguito di parere vincolante del Coordinatore regionale e provinciale. Le candidature nelle relative liste comunali sono stabilite congiuntamente dal Coordinatore regionale, su proposta congiunta del Coordinatore provinciale ratificata a maggioranza semplice dal Coordinamento provinciale. In caso di mancato accordo tra i Coordinatori a livello provinciale e regionale, decide il Coordinamento regionale a maggioranza semplice.

Elezioni dei Comuni non capoluogo
La candidatura a Sindaco di Comune dove vige il sistema elettorale maggioritario è stabilita dal Coordinatore provinciale sentito il Coordinamento provinciale a maggioranza qualificata dei due terzi.
La candidatura a Sindaco di Comune dove vige il sistema elettorale proporzionale è stabilita dal Coordinatore provinciale. La proposta di candidatura è ratificata dal Coordinatore regionale. In caso di mancata intesa, in entrambi i livelli, decide il Coordinamento regionale a maggioranza semplice. Allo stesso modo si procede per le relative liste comunali. 

Elezioni circoscrizionali
La candidatura a Presidente di Circoscrizione è stabilita dal Coordinatore Provinciale sentiti gli eventuali responsabili comunali e circoscrizionali. In caso di mancata intesa, decide il Coordinamento provinciale a maggioranza semplice. Allo stesso modo si procede per le relative liste.
In ogni caso, il Presidente del Movimento può designare fino a un massimo del 5% dei posti nelle varie liste regionali, provinciali e dei Comuni capoluogo.
Nel caso di coalizione con altre forze politiche per esprimere candidature a Sindaco od a Presidente di Provincia, è obbligatorio che l’intesa raggiunta a livello territoriale sia ratificata dal Coordinatore regionale.


Art. 11 Durata esercizio

L'esercizio sociale inizia il 1° di gennaio e termina il 31 dicembre.
Entro 60 giorni il Coordinamento dovrà convocare la assemblea per l'approvazione del bilancio.

Art. 12 Patrimonio sociale dei coordinamenti

I mezzi finanziari sono costituiti:
-  dalle quote associative;
-  dai contributi di Enti ed Associazioni, aventi scopi analoghi o affini ovvero da persone fisiche (a livello semplificativo, donazioni del 5 per mille);
-  da lasciti o donazioni;
-  da proventi di attività organizzate dal Movimento.
-   

Art. 13 Patrimonio sociale del Movimento

I mezzi finanziari sono costituiti:
-  dai contributi di Enti ed Associazioni, aventi scopi analoghi o affini ovvero da persone fisiche (a livello semplificativo, donazioni del 5 per mille);
-  da lasciti o donazioni;
-  da proventi di attività organizzate dal Movimento.
-   

Art. 14 Scioglimento

Lo scioglimento è deliberato dalla assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione di tanti soci che rappresentino almeno l'80% dei presenti aventi diritto di voto.
L'assemblea deliberando lo scioglimento, delibererà altresì in ordine alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio sociale.